Che cosa è consentito oggi in Italia e quale dibattito apre la sofferenza psicologica
La recente approvazione, anche in Emilia-Romagna, di una legge regionale sul suicidio medicalmente assistito ha riaperto una discussione che coinvolge il diritto, la medicina, la psicologia, l’etica e il modo stesso con cui una comunità si prende cura delle persone più fragili.
Il tema provoca facilmente reazioni contrapposte. Da una parte vi è il timore che la società finisca per considerare la morte una risposta alla sofferenza; dall’altra vi è la richiesta di non costringere una persona a continuare un’esistenza divenuta, per lei, insostenibile.
Prima di esprimere un’opinione è però necessario chiarire che cosa sia realmente consentito oggi in Italia, perché su questo argomento circolano molte semplificazioni.
In Italia si può accedere al suicidio assistito?
In Italia non esiste ancora una legge nazionale organica che disciplini in modo completo e uniforme la morte volontaria medicalmente assistita.
Questo, tuttavia, non significa che il suicidio assistito sia sempre vietato.
Con la sentenza n. 242 del 2019, pronunciata a seguito del caso Cappato–Dj Fabo, la Corte costituzionale ha stabilito che non è punibile chi agevola il suicidio di una persona quando siano presenti contemporaneamente quattro condizioni:
- una patologia irreversibile;
- sofferenze fisiche o psicologiche che la persona considera intollerabili;
- dipendenza da trattamenti di sostegno vitale;
- piena capacità di assumere decisioni libere e consapevoli.
Le condizioni devono essere verificate da una struttura pubblica del Servizio sanitario, con il coinvolgimento dell’organismo etico competente. La persona deve inoltre essere informata sulle possibilità terapeutiche e sulle cure palliative.
La Corte non ha quindi riconosciuto un diritto generale a ottenere la morte. Ha individuato una circoscritta area di non punibilità all’interno di una norma penale, l’articolo 580 del Codice penale, che continua a punire l’istigazione e l’aiuto al suicidio in tutti gli altri casi.
La differenza è importante: il suicidio medicalmente assistito è possibile, ma soltanto entro un perimetro molto rigoroso.
Non è eutanasia
Nel suicidio medicalmente assistito è la persona stessa a compiere l’atto finale, assumendo il farmaco o azionando il dispositivo predisposto.
Nell’eutanasia attiva, invece, è un medico a somministrare direttamente la sostanza che provoca la morte.
L’eutanasia attiva non è stata legalizzata in Italia. Le sentenze della Corte costituzionale riguardano esclusivamente l’aiuto prestato a una persona che mantiene il controllo dell’atto conclusivo.
Che cosa significa “trattamento di sostegno vitale”
Uno dei punti più discussi riguarda la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale.
Non si tratta necessariamente soltanto di ventilazione meccanica, alimentazione artificiale o macchinari visibili. La Corte costituzionale ha chiarito che possono rientrare in questa definizione anche procedure sanitarie senza le quali le funzioni vitali non potrebbero essere mantenute e la morte sopraggiungerebbe prevedibilmente in un tempo breve.
La valutazione deve essere compiuta dai medici sul caso concreto. La Corte ha però confermato più volte che il requisito del sostegno vitale rimane necessario e non può essere eliminato per via giudiziaria.
La persona può anche rifiutare l’avvio di un trattamento di sostegno vitale indicato come necessario dai medici, senza essere costretta ad accettarlo soltanto per poterlo successivamente interrompere. Devono comunque ricorrere tutti gli altri requisiti previsti.
Perché intervengono le Regioni?
Proprio perché manca una legge nazionale completa, per anni le persone in possesso dei requisiti hanno incontrato procedure incerte, tempi molto diversi e difficoltà nel sapere a quale struttura rivolgersi.
Le Regioni non possono modificare il Codice penale e non possono autonomamente decidere quali persone abbiano diritto al suicidio assistito. Possono però organizzare il proprio Servizio sanitario.
La Toscana, nel marzo 2025, ha approvato una legge regionale sulle modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale. La Sardegna ha approvato nel settembre dello stesso anno una legge sulle procedure e sui tempi dell’assistenza sanitaria. Nel luglio 2026 anche l’Emilia-Romagna ha approvato una propria disciplina regionale.
Non parlerei propriamente di “leggi pilota”. Sono leggi regionali vere e proprie, ma con una competenza limitata.
Esse non introducono un nuovo diritto alla morte e non ampliano i quattro requisiti stabiliti dalla Corte. Servono soprattutto a precisare:
- dove presentare la richiesta;
- quali professionisti devono esaminarla;
- come verificare la capacità decisionale;
- quali valutazioni mediche ed etiche siano necessarie;
- quali tempi debbano essere rispettati;
- come informare la persona sulle cure palliative;
- come organizzare l’eventuale assistenza sanitaria.
La legge dell’Emilia-Romagna prevede una valutazione pubblica, multidisciplinare e rigorosa, rivolta esclusivamente a persone con patologia irreversibile, sofferenza intollerabile, dipendenza da sostegni vitali e capacità di decidere liberamente.
La Corte costituzionale, esaminando la legge toscana, ha riconosciuto che le Regioni possono disciplinare gli aspetti organizzativi del servizio sanitario, ma ha anche cancellato le parti che invadevano materie riservate allo Stato.
Perciò il quadro è questo:
la Corte costituzionale ha indicato quando l’aiuto non è punibile; le Regioni possono organizzare il percorso sanitario; il Parlamento dovrebbe ancora approvare una legge nazionale capace di dare regole uniformi a tutto il Paese.
Al Senato sono ancora in esame diversi disegni di legge sulla morte volontaria medicalmente assistita. Nel giugno 2026 il testo è stato rinviato alle Commissioni competenti e l’iter parlamentare non è concluso.
La sofferenza psicologica prevista dalla Corte
Tra i requisiti compare l’espressione “sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili”.
Questo passaggio può generare un equivoco.
Non significa che una persona depressa, disperata o semplicemente priva del desiderio di vivere possa oggi accedere al suicidio assistito.
La sofferenza psicologica deve derivare da una patologia irreversibile e devono essere contemporaneamente presenti anche la dipendenza da un trattamento di sostegno vitale e la capacità di decidere liberamente e consapevolmente.
Una persona con una grave malattia neurodegenerativa, lucida ma totalmente dipendente dall’assistenza e da trattamenti indispensabili, può vivere una sofferenza prevalentemente psicologica: perdita dell’autonomia, impossibilità di comunicare, dipendenza completa, dissoluzione dell’immagine di sé. È questo il genere di sofferenza psicologica che può rientrare nell’attuale disciplina, purché siano presenti tutti gli altri requisiti.
La depressione, la solitudine, un lutto, una crisi esistenziale o il desiderio di morire non sono invece sufficienti.
In questi casi si parla di ideazione suicidaria o di rischio suicidario, condizioni che richiedono valutazione clinica, protezione e cura.
Ma chi non vuole più vivere dovrebbe essere soltanto fermato?
Qui si apre una questione più ampia, che non coincide con la legge oggi vigente.
Una persona che non desidera più vivere può arrivare a compiere un gesto improvviso e violento: gettarsi da un edificio, finire sotto un treno, schiantarsi con un’automobile, mettendo talvolta in pericolo anche altre persone e lasciando conseguenze traumatiche nei familiari, nei soccorritori e nei testimoni.
Di fronte a questa possibilità, si potrebbe formulare una domanda scomoda ma legittima:
non sarebbe più umano offrire a quella persona un luogo nel quale la sua volontà di morire possa essere ascoltata apertamente, valutata nel tempo e accompagnata da professionisti competenti?
e ancora la nostra Sanità si prende cura di queste persone in modo strutturato e sistemico?
Non si tratterebbe di concedere immediatamente la morte a chi la chiede. Al contrario, significherebbe prendere sul serio quella richiesta, sottraendola alla clandestinità, all’impulsività e alla solitudine.
Oggi molte persone temono di parlare esplicitamente del proprio desiderio di morire perché hanno paura di essere giudicate, ricoverate forzatamente o private di ogni capacità decisionale. Può accadere allora che nascondano i pensieri suicidari fino al gesto finale.
Una società più matura dovrebbe creare luoghi nei quali si possa dire:
«Non voglio più vivere»
senza che questa frase venga né accolta come una decisione definitiva né respinta come qualcosa che non si può ascoltare.
Centri per la sofferenza suicidaria
Si potrebbero immaginare strutture pubbliche specializzate nella presa in carico delle persone con desiderio persistente di morte.
Queste strutture dovrebbero riunire psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, medici, assistenti sociali, esperti di dipendenze, terapia del dolore e bioetica.
Il primo obiettivo non sarebbe accompagnare la persona alla morte, ma comprendere che cosa abbia reso la vita non più abitabile.
Dietro la richiesta potrebbero esserci una depressione non curata adeguatamente, un dolore cronico, una perdita affettiva, un trauma, un disturbo di personalità, un isolamento prolungato, una condizione economica insostenibile, una malattia invalidante o la sensazione di essere diventati un peso e tento altro che non si può mai definire.
Ricordo inoltre l’idea sistemica che ipotizza il desiderio di morire il gesto di una persona che comunica una sofferenza del proprio ambiente, delle relazioni che vive e dei contesti che lo circondano.
Occorrerebbe quindi valutare non soltanto la diagnosi, ma anche:
- la qualità delle cure ricevute;
- le condizioni familiari e sociali;
- l’eventuale solitudine;
- il dolore fisico;
- la disponibilità di una casa e di un’assistenza dignitosa;
- le pressioni esplicite o implicite esercitate dall’ambiente;
- la stabilità della volontà nel corso del tempo;
- la presenza di alternative realisticamente accessibili.
La domanda non dovrebbe essere immediatamente:
«Come possiamo impedirti di morire?»
ma:
«Che cosa rende oggi la tua vita non più vivibile e che cosa possiamo provare a cambiare insieme?»
Dopo una lunga valutazione si potrebbe arrivare alla morte assistita?
Questa è la parte più controversa.
Si può sostenere che, dopo anni di sofferenza psichica grave, persistente e resistente a trattamenti adeguati, una persona adulta e capace dovrebbe poter chiedere un’assistenza medicalizzata alla morte anche in assenza dei requisiti oggi stabiliti dalla Corte costituzionale.
Il ragionamento ha una sua coerenza: impedire una morte violenta, garantire controllo sanitario, evitare sofferenze aggiuntive, tutelare i terzi e riconoscere dignità alla capacità di autodeterminazione.
Tuttavia le obiezioni sono profonde.
La prima riguarda la libertà della decisione. Nella depressione grave, la certezza che il futuro non possa cambiare può essere uno dei sintomi centrali della malattia. Come distinguere una decisione autenticamente autonoma da una previsione del futuro alterata dalla patologia?
La seconda riguarda l’irreversibilità. Molte condizioni psichiche, anche gravissime e durature, possono modificarsi in seguito a nuove relazioni, nuovi trattamenti, cambiamenti ambientali o eventi non prevedibili.
La terza riguarda il concetto di “incurabilità”. In psichiatria è molto difficile dimostrare che non esista più alcuna possibilità di miglioramento. L’assenza di risultati può dipendere non soltanto dalla malattia, ma dalla qualità, dalla durata o dall’effettiva accessibilità dei trattamenti ricevuti.
La quarta obiezione è sociale e sistemica. Una persona potrebbe chiedere di morire non perché la sua sofferenza sia in sé irrisolvibile, ma perché è stata lasciata sola, non possiede un’abitazione adeguata, non riceve assistenza o teme di essere un peso economico per i familiari.
In quel caso la sua scelta sarebbe davvero libera?
Una società non dovrebbe rendere più accessibile la morte di quanto renda accessibili la psicoterapia, l’assistenza domiciliare, il sollievo dal dolore, la casa, il lavoro protetto e le relazioni.
Altrimenti il suicidio assistito rischierebbe di diventare non l’espressione dell’autonomia, ma l’esito definitivo dell’abbandono.
Né proibizione assoluta né automatica accoglienza
Il problema non può essere risolto attraverso due posizioni opposte e semplificate.
Dire che ogni desiderio di morte è soltanto un sintomo da correggere può diventare paternalistico e impedire l’ascolto di sofferenze autentiche, prolungate e difficilmente trasformabili.
Ma affermare che ogni persona capace abbia sempre il diritto di essere aiutata a morire rischia di ignorare l’ambivalenza, la vulnerabilità e la possibilità che una domanda apparentemente autonoma sia influenzata dalla depressione, dalla solitudine o dalla percezione di essere inutile.
La risposta più umana potrebbe iniziare dal riconoscimento della domanda, senza trasformarla immediatamente né in una procedura di morte né in un disturbo da silenziare.
La persona dovrebbe poter essere ascoltata a lungo, da équipe differenti e indipendenti, avere accesso reale alle migliori cure disponibili e poter modificare la propria scelta in ogni momento. Eravamo più avanti anni fa, nelle strutture si lavorava anche e sopratutto sulla rete.
Soltanto dopo aver costruito attorno a lei tutte le alternative possibili si potrebbe discutere, sul piano politico ed etico, se esistano sofferenze esclusivamente psichiche talmente persistenti e refrattarie da rendere legittima una forma eccezionale di assistenza alla morte.
Oggi l’ordinamento italiano non lo consente. Ma ciò non rende illegittima la domanda culturale.
Una questione sistemica
Il dibattito sul suicidio assistito non riguarda soltanto il rapporto tra un individuo e la propria morte.
Riguarda anche il tipo di società che vogliamo costruire.
Una società che tutela la vita non può limitarsi a vietare la morte. Deve rendere la vita concretamente abitabile.
Deve chiedersi quanta assistenza offre alle persone disabili, quanto sostiene chi vive una malattia cronica, come accompagna le famiglie, quanto investe nella salute mentale e quanto spazio concede alla parola di chi non riesce più a trovare un motivo per continuare.
La libertà individuale non esiste fuori dalle relazioni.
Anche la decisione più intima nasce dentro un contesto fatto di presenze, assenze, cure, risorse, dipendenze e significati.
Per questo la domanda sul fine vita non dovrebbe essere soltanto:
«Una persona ha il diritto di morire?»
Dovremmo domandarci anche:
«Abbiamo fatto tutto ciò che era possibile perché quella persona potesse scegliere la vita senza essere costretta dalla solitudine, dal dolore o dall’abbandono?»
E, nello stesso tempo, avere il coraggio di porre un’ultima domanda:
«Esiste un punto oltre il quale continuare a imporre la vita non è più protezione, ma diventa una forma di violenza?»
Non esiste una risposta semplice e definitiva.
Esiste però il dovere di non lasciare sola una persona né nella vita né davanti alla propria domanda di morte
Bibliografia
Riferimenti normativi e giuridici
Corte costituzionale (2019), Sentenza n. 242 del 2019, relativa alla non punibilità dell’aiuto al suicidio in presenza delle condizioni definite dalla Corte. È il riferimento fondamentale dell’attuale disciplina italiana.
Corte costituzionale (2024), Sentenza n. 135 del 2024, sul significato e sull’estensione del requisito dei trattamenti di sostegno vitale.
Corte costituzionale (2025), Sentenza n. 204 del 2025, sulla legge regionale toscana e sui limiti entro i quali le Regioni possono organizzare le procedure sanitarie senza invadere le competenze dello Stato. La normativa toscana è stata mantenuta nel suo impianto generale, con alcuni interventi su singole disposizioni.
Legge 22 dicembre 2017, n. 219, Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Codice penale italiano, art. 580, Istigazione o aiuto al suicidio.
Regione Toscana (2025), Legge regionale 14 marzo 2025, n. 16, Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024. È stata la prima legge regionale italiana dedicata all’organizzazione del percorso.
Regione autonoma della Sardegna (2025), Legge regionale 18 settembre 2025, n. 26, Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito.
Regione Emilia-Romagna (2026), legge regionale sulle procedure e sui tempi per l’assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito, approvata dall’Assemblea legislativa il 24 luglio 2026. La legge non crea nuovi requisiti, ma rende omogeneo il percorso sanitario regionale sulla base della giurisprudenza costituzionale.
Riferimenti bioetici, psicologici e sociali
Beauchamp, T. L., Childress, J. F. (2019), Principles of Biomedical Ethics, VIII edizione, Oxford University Press.
Bertalanffy, L. von (1968), General System Theory: Foundations, Development, Applications, George Braziller. Edizione italiana: Teoria generale dei sistemi, Mondadori.
Bateson, G. (1972), Steps to an Ecology of Mind, Chandler Publishing Company. Edizione italiana: Verso un’ecologia della mente, Adelphi.
Engel, G. L. (1977), “The Need for a New Medical Model: A Challenge for Biomedicine”, Science, 196, 4286, pp. 129-136.
Joiner, T. (2005), Why People Die by Suicide, Harvard University Press.
Klonsky, E. D., May, A. M. (2015), “The Three-Step Theory of Suicide: Description, Evidence, and Some Useful Points of Clarification”, Current Opinion in Psychology, 22.
Shneidman, E. S. (1993), Suicide as Psychache: A Clinical Approach to Self-Destructive Behavior, Jason Aronson.
Sluzki, C. E. (1996), The Social Network: Frontier of Systemic Practice, Guilford Press. Edizione italiana: La rete sociale: frontiera della pratica sistemica, Bollati Boringhieri.
World Health Organization (2021), Guidance on Community Mental Health Services: Promoting Person-Centred and Rights-Based Approaches, WHO.
World Health Organization (2021), Live Life: An Implementation Guide for Suicide Prevention in Countries, WHO.
Scrivi un commento